Dopo l’entrata in vigore, dal 1° luglio 2026, delle nuove misure UE sulle importazioni di prodotti siderurgici, arriva un ulteriore adempimento per gli importatori.
Con il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963 del 28 agosto 2026, la Commissione europea ha definito le prove necessarie per documentare il Paese di fusione e colata dell’acciaio (“melt and pour”).
Dal 1° ottobre 2026, per i prodotti siderurgici interessati dalle misure previste dal Regolamento (UE) 2026/1384, l’importatore dovrà quindi essere in grado di indicare:
- il Paese di fusione e colata dell’acciaio;
- il numero di colata (heat number).
La prova dovrà essere fornita, in via principale, attraverso il certificato del produttore (Mill Test Certificate).
Se alcune informazioni mancano dal certificato?
Le autorità doganali potranno accettare, a integrazione del certificato, anche altri documenti che riportino le informazioni mancanti, tra cui:
- fatture e bolle di consegna;
- certificati di qualità;
- ordini di acquisto e contratti;
- dichiarazioni a lungo termine dei fornitori;
- documentazione contabile e di produzione;
- documenti doganali del Paese esportatore;
- corrispondenza commerciale;
- descrizioni del prodotto.
È inoltre previsto un periodo transitorio fino al 30 settembre 2027.
Tra il 1° ottobre 2026 e il 30 settembre 2027, qualora non sia disponibile il certificato del produttore, questi documenti potranno essere accettati dalle autorità doganali anche come prova autonoma, purché consentano di individuare il Paese di fusione e colata e il numero di colata.
Il Paese di “melt and pour” dovrà inoltre essere dichiarato utilizzando gli appositi codici documento TARIC.
Attenzione: la mancata indicazione del Paese di fusione e colata accompagnata da adeguate prove verificabili può comportare il rifiuto dell’importazione.
Cosa conviene fare adesso?
Le aziende che importano prodotti siderurgici dovrebbero verificare fin da subito con fornitori, spedizionieri e doganalisti che la documentazione disponibile contenga le nuove informazioni richieste.
Dal 1° ottobre non sarà più sufficiente conoscere l’origine commerciale della merce: per i prodotti interessati occorrerà poter ricostruire anche dove l’acciaio è stato effettivamente fuso e colato.
Api Notizie n.28 del 08 settembre 2026