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ADM: Reg.(UE) 2026/1422 e Reg.(UE) 2026/1455 del 25 giugno 2026 - indicazioni operative

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Nella GUUE del 30.06.2026 sono stati pubblicati il Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2026/1422 del 25 giugno 2026, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 riguardante le regole procedurali relative alla prova di origine non preferenziale, e il Regolamento (UE) 2026/1455 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2026 relativo all’adeguamento dei dazi doganali sulle importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America e all’apertura di contingenti tariffari per le importazioni di determinate merci originarie degli Stati Uniti d’America.

Entrambi i regolamenti sono entrati in vigore dal 1° luglio.

Ciò posto, in base all’art. 6 del regolamento UE 2026/1455 ai fini dell’agevolazione tariffaria prevista per le merci statunitensi “l’origine delle merci è determinata conformemente alle norme sull’origine non preferenziale di cui al titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 fino a quando saranno adottate le norme sull’origine preferenziale di cui all’articolo 64, paragrafo 2 o 3, di tale regolamento”.
Si evidenzia che, in tale ipotesi, ai sensi del nuovo art. 59 bis del Regolamento (UE) 2015/2447 (introdotto dal citato Regolamento (UE) 2026/1422) “la prova dell’origine non preferenziale comprende anche elementi di prova che dimostrano che le merci sono state trasportate direttamente dal paese di origine verso l’Unione, o sono rimaste sotto vigilanza doganale durante il trasporto attraverso altri paesi, o quando sono state immagazzinate o frazionate in tali paesi, le merci non sono state sottoposte ad alcuna modifica, se non per conservarle in buono stato o mediante l’aggiunta o l’apposizione di marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità a requisiti specifici.”.
I competenti Servizi della Commissione, da ultimo, hanno annunciato:

  • l’introduzione, nel sistema TARIC, di una specifica misura tariffaria (142): per richiedere il beneficio, i dichiaranti dovranno indicare il codice preferenza 300 e il nuovo codice documento U190;
  • la prossima pubblicazione di un documento di orientamento per gli SS.MM. volto a fornire chiarimenti sull’applicazione del menzionato nuovo articolo 59bis del Regolamento 2026/1422, non solo in vista del trattamento da riservare alle merci statunitensi di cui al Regolamento 2026/1455, ma anche ai fini dell’intera disciplina dell’origine non preferenziale.

Nelle more della pubblicazione di un documento di orientamento per gli Stati Membri volto a fornire chiarimenti sull’applicazione del nuovo articolo 59 bis del Regolamento (UE) 2015/2447, introdotto dal Regolamento (UE) 2026/1422, la Commissione, nel corso della 66ª riunione del Customs Expert Group – Origin Section, ha fornito prime indicazioni operative.
In particolare, relativamente all’art. 6 del citato regolamento (UE) 2026/1455, secondo cui l’origine delle merci è determinata conformemente alle norme sull’origine non preferenziale di cui al titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, la Commissione ha precisato che:

  • non è stato previsto uno specifico certificato di origine, rilasciato dalle autorità statunitensi, da utilizzare ai fini di quanto previsto dall’art. 1 del Reg. (UE) 2026/1445;
  • resta inalterato il principio della libera prova dell’origine, in base al quale è l’importatore a dover fornire documentazione idonea a dimostrare l’origine delle merci.

Ciò posto, per poter beneficiare del trattamento tariffario riservato alle merci statunitensi dal citato regolamento (UE) 2026/1455, allo stato attuale, ancorché non obbligatorio, è utile l’acquisizione di un certificato di origine non preferenziale rilasciato dalle competenti autorità statunitensi, unitamente alla dimostrazione che le merci siano state trasportate direttamente dagli U.S.A. all’Unione Europea (trasporto diretto).
Invece, qualora la merce non provenga direttamente dagli Stati Uniti, avendo attraversato paesi terzi, occorre fornire prova che la merce sia rimasta sotto vigilanza doganale ovvero, se immagazzinata o frazionata in altri paesi, non abbia subito modifiche se non quelle necessarie a conservarle in buono stato o per l’apposizione di marchi, etichette, sigilli (art. 59 bis del Reg. (UE) 2026/1422). Tale circostanza può essere attestata attraverso un certificato di non manipolazione o altra documentazione di trasporto o commerciale.
In tale contesto, può rappresentare un utile supporto il rilascio di una decisione IVO all’importazione. 

Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Api Notizie n.24 del 14 luglio 2026