Accessibilità

Menu

Area riservata

Area riservata

ADM: E-commerce – spedizioni di modesto valore: cosa cambia dal 1° luglio 2026

EXPORT

Come stabilito dall’art. 1 del Regolamento (UE) n. 2026/382 del Consiglio, dell’11 febbraio 2026 (Regolamento), che modifica il Regolamento (CE) n. 1186/2009, a decorrere dal 1° luglio 2026 viene soppressa la franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni di merci, inviate direttamente da un paese terzo a una persona che si trova nella UE, il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 150 euro per spedizione.

Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento, dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028 su una spedizione di merci vendute a distanza il cui valore intrinseco non superi complessivamente 150 euro per spedizione si applicherà un dazio doganale di 3 euro per articolo.

Tale disposizione normativa sarà applicabile indipendentemente dal regime di riscossione IVA utilizzato (IOSS, regime speciale o IVA standard) e indipendentemente dal fatto che le merci siano dichiarate nei tracciati H1, H6 o H7.

La predetta misura, introdotta nell’ambito della riforma unionale del settore e-commerce, essendo destinata ad operare nelle more dell’introduzione dell’EU Customs Data Hub, sarà applicabile fino al 1° luglio 2028; a decorrere da tale data tutte le merci del commercio elettronico, indipendentemente dal loro valore, saranno soggette all’aliquota normale del dazio.

La previsione del dazio temporaneo è finalizzata a rafforzare i controlli sulle spedizioni di basso valore, contrastare fenomeni fraudolenti e garantire condizioni di maggiore equilibrio competitivo per gli operatori economici dell’Unione europea.
L’applicazione delle nuove disposizioni normative ha determinato l’esigenza di modificare alcune disposizioni del Regolamento delegato (UE) n. 2015/2446 e del Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 della Commissione, in tema di procedure e tracciati dichiarativi.
In attesa della pubblicazione dei regolamenti unionali che introdurranno tali modifiche si segnalano sin d’ora gli ambiti di particolare interesse

  • misure di integrazione in TARIC per il tracciato H7 e H1;
  • adeguamento della garanzia per gli operatori economici titolari dell’autorizzazione alla dilazione di pagamento DPO;
  • richiesta di un’autorizzazione DPO per gli operatori economici che non ne sono titolari;
  • modalità di contabilizzazione del dazio doganale specifico.

Si evidenzia altresì che il nuovo dazio costituisce un diritto doganale (tipo tributo A00) ed è pertanto soggetto ad IVA.
In linea generale, si preannuncia che nell’ambito degli adeguamenti dichiarativi connessi alle nuove disposizioni, sarà ovviamente prevista l’eliminazione del codice Regime aggiuntivo C07, attualmente utilizzato per attestare la franchigia doganale per le spedizioni di modesto valore, in coerenza con il superamento della relativa esenzione doganale. Continueranno ad essere utilizzati, secondo i casi, i codici procedura aggiuntiva F48 (IOSS) ed F49 (regime speciale), mentre verrà introdotto il nuovo codice F53 per le operazioni di specie assoggettate ad IVA ordinaria.
Si segnala anche che verranno progressivamente introdotti nuovi requisiti relativi agli identificativi di prodotto (“Product Identifiers”), con obbligatorietà effettiva a partire dal 1° novembre 2026, finalizzati a rafforzare le attività di analisi dei rischi e i controlli sulle merci
commercializzate mediante e-commerce.
Tutte le ulteriori necessarie informazioni, nonché le istruzioni di dettaglio, saranno comunque fornite con comunicazioni successive, a seguito dell’approvazione e della pubblicazione dei pertinenti atti unionali.

Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 

Api Notizie n.19 del 28 maggio 2026