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ADM: convenzione PEM riveduta. Possibilità di cumulo diagonale e codici documento TARIC dal 01.01.2026

EXPORT

L'Agenzia delle Dogane ha diffuso un documento informativo volto a comunicare il possibile scenario in ambito PEM a decorrere dal 1° gennaio 2026 negli scambi tra l’Unione europea e talune parti contraenti.

Nello specifico, a partire dal 1° gennaio 2026, l’UE applicherà le norme riviste della Convenzione in tutti gli accordi bilaterali che contengono un riferimento dinamico (link dinamico) alla Convenzione nei rispettivi protocolli sulle norme di origine (ad es. Islanda, Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Isole Faroe, Egitto, Giordania, Marocco, Palestina, Tunisia, Albania, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Kosovo, Repubblica di Moldova, Georgia, Ucraina).

In attesa della ratifica della Convenzione riveduta, Marocco, Egitto, Palestina e Tunisia esporteranno nell’UE secondo le regole transitorie previste dai rispettivi accordi bilaterali con l’UE.

L’applicazione delle regole transitorie da parte di diverse parti contraenti negli scambi bilaterali con l'UE potrebbe avere un impatto sul cumulo diagonale nell'area PEM.

In tal senso, in applicazione del principio di permeabilità previsto dalle regole transitorie, i materiali originari secondo le vecchie norme, importati in una di tali Parti contraenti (Marocco, Egitto, Palestina e Tunisia), possono essere utilizzati in cumulo diagonale secondo le norme transitorie quando si esporta nell’UE come destinazione finale delle merci.

Per gli accordi bilaterali dell’UE che non contengono un link dinamico alla Convenzione nei rispettivi Protocolli sulle regole di origine, si applicano le regole contenute in tali Protocolli (ad esempio con Algeria e Libano).

Al fine di garantire un utilizzo corretto e armonizzato dei codici documento TARIC nelle dichiarazioni di importazione relative all’area PEM, si rappresenta quanto segue:

  • N954 = Certificato di circolazione EUR.1 (Tale codice deve essere utilizzato per i certificati di circolazione EUR.1 che non contengono nella casella 7 le seguenti diciture "Regole transitorie" o "Regole riviste")
  • N864 = Dichiarazione su fattura o dichiarazione di origine redatta da qualsiasi esportatore su una fattura o qualsiasi altro documento commerciale (Questo codice deve essere utilizzato per dichiarazioni su fattura o di origine redatte da qualsiasi esportatore su fattura o qualsiasi altro documento commerciale che non contengano nessuna delle seguenti diciture nella casella 7 "Regole transitorie" o "Regole riviste")
  • U045 = Certificato di circolazione EUR-MED
  • U048 = Dichiarazione di origine EUR-MED
  • U078 = Certificato di circolazione EUR.1 recante la seguente dicitura in inglese nella casella 7: "REVISED RULES"
  • U079 = Dichiarazione di origine recante la seguente dicitura in inglese dopo il testo della dichiarazione: “REVISED RULES”
  • U075 = Certificato di circolazione EUR.1 (a condizione che nella casella 7 sia inserita la nota "Transitional Rules / Regole transitorie") nel contesto delle regole di origine transitorie PEM
  • U076 = Dichiarazione di origine (a condizione che la dichiarazione menzioni “origine secondo le regole transitorie”) nel contesto delle regole di origine transitorie PEM.

Fonte: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 

Api Notizie n.01 del 20 gennaio 2026