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REGOLAMENTO 2025/1728: MODIFICHE ALLE DICHIARAZIONI DEL FORNITORE E PROVE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE PEM

EXPORT

Nella GUUE dell’11 agosto 2025 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione 2025/1728 che modifica il regolamento 2015/2447 in riferimento alle prove dell’origine preferenziale al fine di attuare e allineare la normativa alle modifiche intervenute nella Convenzione PEM per l’applicazione del periodo transitorio.

Ricordiamo che con la Decisione n. 1/2023 del Comitato Misto PEM sono state pubblicate le regole riviste relative all’attribuzione dell’origine preferenziale nell’ambito della Convenzione Pan-euro-mediterranea.

Tali disposizioni sarebbero dovute diventare l’unico riferimento normativo a partire dal 1° gennaio 2025.

Tuttavia, a causa del ritardo di alcuni paesi contraenti nell’adozione delle nuove norme, il Comitato Misto PEM, con la Decisione 2/2024, ha stabilito un ulteriore periodo transitorio fino al 31/12/2025.

Come specificato dall’Avviso dell’Agenzia delle Dogane del 18 agosto 2025, il Regolamento 2025/1728:

  • aggiorna l’obbligo per le dichiarazioni del fornitore (anche a lungo termine) di indicare il quadro giuridico in base al quale è determinata l’origine. Fino al 31 dicembre 2025, in assenza di tale indicazione, la dichiarazione si intende riferita alla Convenzione PEM;
  • consente […] l’uso di dichiarazioni del fornitore che attestano l’origine secondo la Convenzione PEM come documenti giustificativi per il rilascio o la compilazione di prove di origine conformi alla Convenzione PEM riveduta, limitatamente ai prodotti classificati nei capitoli 1, 3, 16 (prodotti della pesca trasformati) e da 25 a 97 del Sistema armonizzato. Resta fermo l’obbligo per l’esportatore di verificare il rispetto delle condizioni di cumulo e la coerenza del set di norme invocato;
  • allinea gli allegati 22-15, 22-16, 22-17 e 22-18 del regolamento (UE) 2015/2447, prevedendo note esplicative che richiamano l’indicazione del quadro giuridico e, nel periodo transitorio, il meccanismo di default alla versione originaria in caso di omissione.

Per tutto il 2025 coesistono quindi diversi sistemi di norme: per questo motivo il fornitore dovrebbe indicare il quadro giuridico utilizzato per determinare l’origine delle merci. Le aziende sono quindi invitate a verificare e aggiornare le proprie procedure e le dichiarazioni adottate al fine di assicurare coerenza documentale lungo tutta la filiera produttiva.

Fonte: Confimi Industria Bergamo

 Api Notizie n.31 del 09 settembre 2025