Recentemente l’Agenzia delle entrate ha chiarito che tali crediti possono essere utilizzati in compensazione senza attendere la fine del trimestre di riferimento (Faq pubblicata nella sezione “bonus imprese energivore e gasivore”): secondo l’Agenzia, infatti, la disciplina di favore consente l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti d’imposta anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, “a condizione che, nel rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalle norme a tal fine applicate, le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati, con riferimento alle quali è calcolato, il credito d’imposta spettante possano considerarsi sostenute, secondo i criteri di cui all’articolo 109 del Tuir, nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso della/e fattura/e di acquisto”.
Per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono stati istituiti i seguenti codici tributo (risoluzione 13/E/2022 e 18/E/2022):
- 6960 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (I trimestre 2022), ex articolo 15 D.L. 4/2022,
- 6961 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (II trimestre 2022), ex articolo 4 D.L. 17/2022,
- 6962 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (II trimestre 2022), ex articolo 5, D.L. 17/2022,
- 6963 – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (II trimestre 2022), articolo 3, D.L. 21/2022,
- 6964 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (II trimestre 2022), ex articolo 4 D.L. 21/2022.