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INVIO ENTRO IL 16 MARZO 2023 - Bonus energia: pronto il modello per comunicare l'ammontare dei crediti d'imposta

Energia elettrica

Con provvedimento del 16 febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione dell'ammontare dei crediti d'imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per l'acquisto di prodotti energetici.

I beneficiari dei crediti d'imposta maturati nel 2022 per l'acquisto di prodotti energetici devono inviare entro il 16 marzo 2023 all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione dell'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Consulta il provvedimento

Consulta il modello di comunicazione

Consulta le istruzioni

 

I CREDITI DI IMPOSTA DA COMUNICARE

Il modello consente di comunicare i seguenti crediti d'imposta:

- codice 6968 - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022);

- codice 6969 - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022);

- codice 6970 - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022;

- codice 6971 - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022);

- codice 6983 - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022);

- codice 6984 - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022);

- codice 6985 - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022);

- codice 6986 - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022);

- codice 6987 - credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022);

- codice 6993 - credito d'imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022);

- codice 6994 - credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022);

- codice 6995 - credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022);

- codice 6996 - credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022).

 

TERMINI E MODALITA’ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere inviata dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023, dal beneficiario dei crediti d'imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni.

Eventuali comunicazioni scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.

La comunicazione può essere inviata utilizzando esclusivamente i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet della stessa Agenzia.

A seguito dell'invio del modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso il modello, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.

La comunicazione è molto importante e deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

Ne consegue che il mancato invio di una valida comunicazione determina l'impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17 marzo 2023.

 

 

Api Notizie n. 07 del 27 febbraio 2023