Con la Delibera n. 143/2023/R/EEL del 4 APRILE 2023, l’Autorità ha prorogato fino al 30 giugno del 2023 quanto stabilito all’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22 in merito all’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica immessa in rete dal 1 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 da:
- impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato;
- impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.
Per gli impianti che rientrano nel perimetro del taglio extra profitti, il GSE calcola la differenza tra un prezzo di riferimento, relativo a ciascuna zona di mercato (indicato nella Tabella sottostante), e il prezzo di mercato per la rispettiva tipologia di impianto e, nel caso di differenza positiva eroga il relativo importo al produttore, se la differenza è negativa, provvede a richiedere al produttore l’importo corrispondente.
Centro Nord | Centro Sud | Nord | Sardegna | Sicilia | Sud |
[€/MWh] | [€/MWh] | [€/MWh] | [€/MWh] | [€/MWh] | [€/MWh] |
58 | 57 | 58 | 61 | 75 | 56 |
Le disposizioni di cui sopra non si applichino all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 27 gennaio 2022, a condizione che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore del 10 per cento rispetto ai valori riportati nella tabella, limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti;
Inoltre la delibera recepisce quanto indicato nella legge 197/22 all’articolo 1, commi da 30 a 38, che in Italia applica quanto stabilito dall’Unione Europea nell’articolo 6 del regolamento (UE) 2022/1854. Con tale provvedimento l’Unione ha introdotto un tetto obbligatorio, pari a 180 €/MWh sui ricavi di mercato dei produttori di energia elettrica dalle seguenti fonti sotto elencate, in relazione al periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 e il 30 giugno 2023.
Le fonti di generazione elettrica alle quali si applica la legge 197/2022 sono quelle riportate all’art. 7 del regolamento UE 2022/1854:
- eolica;
- solare (utilizzata da impianti termici e fotovoltaici);
- geotermica;
- idrica utilizzata in impianti idroelettrici senza serbatoio;
- combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano;
- rifiuti;
- nucleare;
- lignite;
- prodotti del petrolio greggio;
- torba.
In particolare il comma 30 della legge 197/2022 prevede che, a decorrere dal 1 dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023, sia applicato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla produzione dell’energia elettrica, attraverso un meccanismo di compensazione a una via, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete da:
- impianti alimentati da fonti rinnovabili non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 15-bis del decreto-legge 4/22;
- impianti alimentati da fonti non rinnovabili di cui all’articolo 7, comma 1, del regolamento (UE) 2022/1854.
Il tetto deve essere applicato a qualsiasi ricavo di mercato dei produttori di energia elettrica generata dagli impianti di cui sopra e, ove presenti, degli intermediari che partecipano ai mercati all’ingrosso dell’energia elettrica per conto dei produttori medesimi.
Il GSE calcolerà la differenza tra il prezzo di riferimento pari a 180 €/MWh (ovvero, per le fonti con costi di generazione superiori al predetto prezzo, a un valore per tecnologia stabilito secondo criteri che saranno definiti dall’Autorità, tenuto conto dei costi di investimento e di esercizio e di un’equa remunerazione degli investimenti) ed un prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, calcolata quale media ponderata per gli impianti non programmabili, sulla base del profilo di produzione del singolo impianto, e quale media aritmetica per gli impianti programmabili, ovvero per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore della legge 197/22 (cioè prima del 1 gennaio 2023) al prezzo indicato nei contratti medesimi. Il provvedimento non si applica all’energia elettrica immessa dagli impianti soggetti all’obbligo di massimizzazione della produzione, all’energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1 dicembre 2022, a condizione che non siano collegati all’andamento dei prezzi dei mercati spot dell’energia e che, comunque, non siano stipulati a un prezzo medio superiore a 180 €/MWh limitatamente al periodo di durata dei predetti contratti.
Api Notizie n.17 del 08 maggio 2023