Accessibilità

Menu

Area riservata

Area riservata

RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO PER PREVENZIONE MODELLO ANNO 2021 - ARTICOLO 23 DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI

Sicurezza sul lavoro

Facendo seguito alla precedente nota informativa del 4 marzo us prot.2999, pari oggetto, si comunica che, tenuto conto delle osservazioni pervenute all’INAIL, è stato ridefinito il nuovo modello di riduzione per prevenzione per l’anno 2021, apportando alcune modifiche rispetto alla versione precedente; in fondo all’articolo riportiamo i link per scaricare l’allegato “modello di riduzione del tasso per prevenzione per l’anno 2021” che a breve sarà pubblicato sul portale dell’Istituto nonché una versione del medesimo modello con l’evidenza delle modifiche effettuate.

Di seguito si descrivono le modifiche effettuate:

1) In corrispondenza degli interventi A-1.1, A-1.2, A-1.5 relativi alla prevenzione degli infortuni mortali (non stradali) in “Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento” e dell’intervento F7 relativo all’adozione di “Sistemi di controllo a distanza dell’utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori”, è stata esplicitata con la lettera “P“ la validità pluriennale di tali interventi. Tale pluriennalità si sostanzia nel riconoscimento della riduzione per prevenzione per un triennio dall’acquisto di un determinato bene, fermo restando l’obbligo di

presentazione della domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per ciascun anno del triennio, nonché l’evidenza del mantenimento e della continuità di utilizzo del bene in questione nel suddetto triennio.

2) Sono stati aumentati i punteggi dei seguenti interventi:

  • A-3.1 “L’azienda ha migliorato il livello di sicurezza di una o più macchine assoggettandole a misure di aggiornamento dei requisiti di sicurezza in conformità al mutato stato dell’arte di riferimento”;
  • A-4.1 “L’azienda ha effettuato nel corso dell’anno 2020 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive”;
  • Tutti gli interventi della sezione B “Prevenzione del rischio stradale”, ad esclusione degli interventi B-3 e B-7;
  • C-4.1 “L’azienda ha realizzato un programma di promozione della salute osteoarticolare e muscolare”;
  • C-5.1 “L’azienda ha attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per un programma di prevenzione dell’insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di tumori nei lavoratori”;
  • C-5.2 “L’azienda ha attuato un programma per la prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti o dell’abuso di alcol”. Nel modulo è stato, altresì, esplicitato che il programma deve comprendere interventi svolti in aula da personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, psicologo.
  • D-2 “L’azienda ha attuato progetti formativi o informativi di sensibilizzazione dei lavoratori sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro in attuazione dell’Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007”;
  • E-15 “L’azienda ha adottato una buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.) tra quelle validate dalla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. e pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

3) Sempre in considerazione delle osservazioni pervenute, sono stati reintrodotti, pur se riformulati per incrementarne l’efficacia, i seguenti interventi, presenti nel modello OT23 dell’anno 2020, ma che erano stati eliminati nella precedente bozza delmodulo dell’anno 2021 a suo tempo trasmessa:

  • E-17 “L’azienda adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati” Ai fini della validità dell’intervento, il sistema deve essere stato adottato sull’intera azienda.
  • F-6 “L’azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell’emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l’anno, con verifica dell’esito “.

4) E’ stato inserito il nuovo intervento C-2.2 per la riduzione del rischio da agenti chimici, cancerogeni e mutageni, che prevede l’installazione di “sistemi di aspirazione dell’aria per la riduzione dell’esposizione ad agenti chimici presenti nei luoghi dilavoro”.

5) Sono state integrate e/o maggiormente dettagliate le descrizioni di alcuni interventi, come di seguito esplicitato:

  • Per le attività di formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l’addestramento alle azioni di recupero e salvataggio, previste dall’ intervento A-1.4, le modifiche apportate sono volte a ricomprendere nell’intervento più tipologie di corsi comunque migliorativi rispetto alle prescrizioni normative, prevedendo che l’attività di formazione e addestramento debba avere una durata minima di 8 ore di cui almeno 4 dedicate all’addestramento per il recupero e il salvataggio in ambienti confinati. L’addestramento deve essere svolto mediante una simulazione fisica che riproduca fasi di lavoro, situazioni di pericolo e modalità di spostamento negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.
  • Per la prevenzione della guida in stato di ebbrezza per i conducenti dei veicoli aziendali, prevista nell’intervento B-10, è stato ulteriormente specificato che la rilevazione deve essere sistematica, per tutti i conducenti, e può avvenire sia attraverso i test alcolemici sia utilizzando dispositivi di blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (“ignition interlock devices”).
  • Nell’ambito della prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici, sono state specificate le professionalità sanitarie previste per lo svolgimento degli incontri informativi/formativi. In particolare, gli interventi interessati sono:

-per la promozione della salute osteoarticolare e muscolare, l’intervento C-4.1;

-per la promozione della salute, gli interventi C-5.1 (accordo per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e dei tumori) e C-5.2 (prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope o stupefacenti e dell’abuso di alcol).

Modifiche al vecchio modello                   Nuovo modello

 

Api Notizie n. 19 del 11 maggio 2020