È stato pubblicato in GU il decreto legge 159/2025 riguardante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.
Tra le diverse novità introdotte, si prevede:
- l’introduzione di un badge di cantiere;
- un inasprimento sanzionatorio in ambito patente a crediti;
- una specifica dell’aggiornamento RLS;
- l’individuazione di criteri e requisiti di accreditamento presso le Regioni per la formazione sicurezza;
- l’obbligo di pubblicazione sul SIISL della disponibilità della posizione di lavoro;
- la pubblicazione di linee guida relative a near miss.
EFFICACIA
Il decreto legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione, ovvero il 31 ottobre 2025, tuttavia alcune disposizioni al suo interno hanno un’efficacia differita, richiedendo decreti attuativi, accordi o regolamenti successivi per produrre effetto.
Si ricorda, inoltre, che il decreto legge è, per sua natura, un atto provvisorio: entra in vigore immediatamente, ma dovrà essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni.
SINTESI DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI
1. Introduzione di un badge di cantiere
Tutte le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto (pubblico o privato) devono adottare un badge (anche in formato digitale) di cantiere, che consente l’identificazione univoca dei lavoratori e la rilevazione automatica delle presenze.
Il badge può essere esteso anche ad altri ambiti di attività considerati ad alto rischio (che saranno individuati da un successivo decreto).
Le modalità di attuazione del badge, le misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera saranno stabilite con un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (ovvero al massimo entro 120 giorni dal 31 ottobre: entro 60 giorni per la legge di conversione e altri 60 giorni dalla legge di conversione per il decreto attuativo).
2. Inasprimento sanzionatorio in ambito patente a crediti
Si introducono nuove modalità di riduzione del punteggio e inaspriscono le sanzioni per le violazioni gravi:
- si stabilisce che, per le violazioni indicate al n. 21 dell’Allegato I-bis del d.lgs. 81/2008, relative al lavoro irregolare, la decurtazione dei crediti avviene all’atto della notificazione del verbale di accertamento;
- viene raddoppiata la sanzione per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri senza il possesso della patente a crediti. In questi casi, infatti, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a un importo di 12.000 euro (prima erano 6.000 euro);
- sono state unificate nella n. 21 le fattispecie di violazioni n. 21, 22 e 23 dell’Allegato I-bis, relative al lavoro irregolare, prevedendo una decurtazione di 5 punti per ogni lavoratore irregolare trovato in azienda (in precedenza si prevedeva, rispettivamente,1, 2 o 3 punti a seconda degli effettivi giorni di lavoro in nero).
Le decurtazioni dei crediti derivanti da queste modifiche si applicano in relazione agli illeciti commessi a far data dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima di questa data, continuano a trovare applicazione le decurtazioni previste prima delle modifiche.
3. Specifica aggiornamento RLS
Fino al 31 ottobre il d.lgs. 81/2008 prevedeva per gli RLS un obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non poteva essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese con più di 50 lavoratori, non prevedendo un termine ben preciso, invece, per le imprese che occupano sotto i 15 dipendenti.
Con questo decreto viene aggiunto un ultimo periodo all’art. 37 comma 11 d.lgs. 81/2008, stabilendo che, i CCNL disciplineranno le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico anche per le imprese con meno di 15 dipendenti.
4. Obbligo di pubblicazione sul SIISL
A decorrere dalla data del 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati, per poter ottenere i benefici contributivi legati all’assunzione di personale alle proprie dipendenze, dovranno pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro richiesta sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
Le modalità attuative dovranno essere individuate con un successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto (ovvero entro 60 giorni dal 31 ottobre).
5. Tracciamento e analisi dei mancati infortuni (near miss)
Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro dovrà emanare linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.
Api Notizie n.40 del 11 novembre 2025