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PATENTE A CREDITI: RICONOSCIMENTO CREDITI AGGIUNTIVI, NUOVE MODALITÀ DI VISUALIZZAZIONE E NUOVE FAQ

Sicurezza sul lavoro

Si comunicano due importanti aggiornamenti in merito alla cosiddetta "patente a crediti", fortemente voluta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per contrastare gli infortuni sul lavoro.

Il D.M. n. 132/2024 ha previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti) fino alla soglia massima di 100 crediti, stabilendo i requisiti e relativo punteggio nella tabella allegata al D.M. in parola.

Con la nota n.288 del 15 luglio 2025 (clicca qui), l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni sulle modalità di riconoscimento dei seguenti crediti aggiuntivi alle imprese e/o lavoratori autonomi, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024.

I temi trattati sono i seguenti:

  • Anzianità iscrizione CCIAA;
  • Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA;
  • Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”;
  • Possesso della certificazione SOA di classifica I;
  • Possesso della certificazione SOA di classifica II;
  • Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo;
  • Rettifiche dei requisiti ulteriori inseriti e gestione dell'eventuale sospensione di validità degli stessi;
  • Sottrazione crediti aggiuntivi;
  • Attestazione e deleghe d’ufficio.

Per quanto riguarda invece le modalità di visualizzazione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con il D.D. n. 43 del 25 giugno 2025 (clicca QUI) definisce le nuove modalità di visualizzazione della Patente a Crediti.

Il decreto, costituito da 9 articoli e un allegato tecnico (Allegato A), individua le modalità di visualizzazione delle informazioni concernenti la patente a crediti (come previsto dall’art. 2, c. 2, del DM 18 settembre 2024, n. 132), rese disponibili ai soggetti indicati dalla medesima disposizione in ragione di specifiche finalità, in conformità a quanto previsto dall’articolo 27 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

L’Ispettorato nazionale del lavoro è titolare autonomo del trattamento dei dati personali finalizzati alla gestione del servizio denominato Patente a Crediti (PAC), erogato attraverso il Portale dei servizi gestito dal medesimo Ispettorato. Per la gestione del Portale dei servizi, può fare ricorso a soggetti terzi, che saranno previamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del GDPR.

Le informazioni relative alla patente a crediti sono suddivise nelle seguenti sezioni:

  1. Riepilogo impresa/lavoratore autonomo: Ragione Sociale/Nome Cognome lavoratore autonomo; Codice Fiscale; Paese;
  2. Richiedente la patente: Nome e Cognome; Codice Fiscale; Ruolo (Legale Rappresentante/Delegato);
  3. Riepilogo Patente: Numero Patente; Data di Rilascio; Stato Patente (attiva/sospesa);
  4. Punteggio Patente: Punteggio iniziale; Punteggio attuale;
  5. Data fine sospensione della patente (informazione disponibile solo laddove risulti una patente “sospesa”);
  6. Provvedimenti definitivi: numero crediti decurtati in relazione a ciascuna violazione e data decurtazione.

Sono abilitati a visualizzare le informazioni relative alla patente i soggetti di cui all’art. 2, c.2, del DM 18 settembre 2024, n. 132 di seguito individuati:

  1. titolari della patente o loro delegati;
  2. pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  3. rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
  4. organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  5. responsabile dei lavori;
  6. coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
  7. soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’accesso al portale dei servizi avviene tramite SPID (livello 2), CIE, CNS, eIDAS, attraverso interrogazione puntuale tramite codice fiscale del titolare della patente.

La visualizzazione viene consentita ai soli soggetti titolari di patente che risultano legali rappresentanti protempore, lavoratori autonomi o loro delegati, sui sistemi dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Tutti gli altri soggetti dichiarano, sotto propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il titolo abilitante alla visualizzazione.

Gli organi di vigilanza accedono alle informazioni della patente nonché alle ulteriori informazioni utili in rapporto alle specifiche finalità istituzionali perseguite, in qualità di titolare autonomo del trattamento, secondo modalità disciplinate da specifico atto convenzionale. L’accesso alle informazioni sulla patente è consentito esclusivamente qualora sussistano e siano attuali le predette esigenze, per ciascuna categoria di soggetti abilitati.

Le informazioni della patente sono consultabili sulla piattaforma per il tempo di vigenza della patente e comunque, limitatamente alle informazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lett. e) e f (data fine sospensione della patente e provvedimenti definitivi), per un tempo non superiore a cinque anni dall’iscrizione delle medesime informazioni sulla piattaforma informatica.

Trovano applicazione le misure tecniche di sicurezza indicate nell’allegato A al provvedimento che ne costituisce parte integrante. Il provvedimento potrà essere aggiornato previa consultazione del Garante Privacy, in base a esigenze emerse successivamente alla sua applicazione.

Inoltre, l'Ispettorato Nazionale del lavoro rende disponibile il Manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PAC) per illustrare, in conformità con quanto stabilito dal D. Lgs, 81/2008 e s.m.i., le procedure e le funzionalità disponibili, ad uso dell'utenza esterna, per la gestione della Patente a Crediti, inclusi i requisiti obbligatori e aggiuntivi. (clicca QUI).

Infine, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato, al 25 luglio 2025, le FAQ sulla Patente a crediti (clicca QUI).

Fonte: Confimi Industria - INL

 

 Api Notizie n.30 del 26 agosto 2025