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PUBBLICATO IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI: NOVITÀ FORMAZIONE SICUREZZA!

Sicurezza sul lavoro

Ecco alcuni strumenti per capire come cambia la formazione sicurezza a partire dal 24 maggio 2025:

VENERDI’ 20 GIUGNO, ORE 9.00-13.00 à ISCRIVETEVI QUI

 

  • DOMANDE & RISPOSTE

Avete dei dubbi sull’applicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni? CLICCATE QUI per compilare il form e proporre il vostro quesito, sarete ricontattati e/o lo affronteremo durante il webinar!

 

 

STRUTTURA E CONTENUTI

L’Accordo Stato-Regioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio ed è finalmente entrato in vigore.

Ai sensi dell’art. 37 comma 2, del d.lgs. 81/2008, l’Accordo individua:

- la durata minima, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

- le modalità della verifica di apprendimento;

- il monitoraggio dell’applicazione degli accordi, il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

ATTENZIONE – PERIODO TRANSITORIO: In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono ancora essere avviati i corsi secondo quanto previsti dai precedenti accordi Stato-Regioni.

 

  • PREMESSA

 

  • PARTE I – ORGANIZZAZIONE GENERALE

1. Individuazione dei soggetti formatori

2. Requisiti dei docenti

3. Organizzazione dei corsi

4. Modalità di erogazione dei corsi di formazione

5. Verbali delle verifiche finali

6. Attestazioni

  • PARTE II – CORSI DI FORMAZIONE

1. Premessa

2. Corso per lavoratori, preposti e dirigenti

3. Corso per datore di lavoro

4. Corso per datore di lavoro autonominato RSPP

5. Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP e ASPP)

6. Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori

7. Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

8. Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature

  • PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

1. Lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro

2. Datore di lavoro autonominato RSPP

3. Responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)

4. Coordinatore per la sicurezza

5. Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

6. Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature (es. carrelli, ple...)

  • PARTE IV – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

1. Indicazioni metodologiche per l’organizzazione e la gestione dei corsi per i soggetti formatori

2. Indicazioni metodologiche e procedurali per la progettazione di dettaglio

3. Modalità di erogazione dei corsi di formazione

4. Conformità al regolamento sulla protezione dei dati personali

5. Monitoraggio e valutazione del gradimento

6. Verifica dell’apprendimento

7. Verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

  • PARTE V - RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
  • PARTE VI - CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
  • PARTE VII - ALTRE DISPOSIZIONI

1. Entrata in vigore

2. Disposizioni transitorie

 

ALCUNE NOVITA’

  • Introduzione formazione per datori di lavoro

Attenzione: i datori di lavoro hanno tempo 24 mesi per fare la formazione, dal momento della conclusione della formazione decorrono i termini per l’aggiornamento

  • Aggiornamento biennale dei preposti

Attenzione: se la formazione o l’ultimo corso di aggiornamento preposti è stato erogato da più di 2 anni, il corso di aggiornamento dovrà essere svolto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo

  • Introduzione della disciplina per i corsi di formazione per lavoratori che operano in ambiente confinati o che utilizzano particolari attrezzature (es. carriponte)

Attenzione: tali corsi devono essere conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo

 

 

L’Ufficio Sicurezza resta a completa disposizione (tel. 0376221823) per ogni necessità.

Api Notizie n.21 del 06 giugno 2025