Ecco alcuni strumenti per capire come cambia la formazione sicurezza a partire dal 24 maggio 2025:
- IL NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI – SCARICA QUI
- SINTESI su come cambia la formazione delle figure principali – SCARICA QUI
- AGGIORNAMENTO SICUREZZA – Come adeguarsi al nuovo Accordo Stato-Regioni
VENERDI’ 20 GIUGNO, ORE 9.00-13.00 à ISCRIVETEVI QUI
- DOMANDE & RISPOSTE
Avete dei dubbi sull’applicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni? CLICCATE QUI per compilare il form e proporre il vostro quesito, sarete ricontattati e/o lo affronteremo durante il webinar!
STRUTTURA E CONTENUTI
L’Accordo Stato-Regioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio ed è finalmente entrato in vigore.
Ai sensi dell’art. 37 comma 2, del d.lgs. 81/2008, l’Accordo individua:
- la durata minima, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- le modalità della verifica di apprendimento;
- il monitoraggio dell’applicazione degli accordi, il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
ATTENZIONE – PERIODO TRANSITORIO: In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono ancora essere avviati i corsi secondo quanto previsti dai precedenti accordi Stato-Regioni.
- PREMESSA
- PARTE I – ORGANIZZAZIONE GENERALE
1. Individuazione dei soggetti formatori
2. Requisiti dei docenti
3. Organizzazione dei corsi
4. Modalità di erogazione dei corsi di formazione
5. Verbali delle verifiche finali
6. Attestazioni
- PARTE II – CORSI DI FORMAZIONE
1. Premessa
2. Corso per lavoratori, preposti e dirigenti
3. Corso per datore di lavoro
4. Corso per datore di lavoro autonominato RSPP
5. Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP e ASPP)
6. Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
7. Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
8. Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature
- PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO
1. Lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro
2. Datore di lavoro autonominato RSPP
3. Responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)
4. Coordinatore per la sicurezza
5. Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
6. Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature (es. carrelli, ple...)
- PARTE IV – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI
1. Indicazioni metodologiche per l’organizzazione e la gestione dei corsi per i soggetti formatori
2. Indicazioni metodologiche e procedurali per la progettazione di dettaglio
3. Modalità di erogazione dei corsi di formazione
4. Conformità al regolamento sulla protezione dei dati personali
5. Monitoraggio e valutazione del gradimento
6. Verifica dell’apprendimento
7. Verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
- PARTE V - RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
- PARTE VI - CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
- PARTE VII - ALTRE DISPOSIZIONI
1. Entrata in vigore
2. Disposizioni transitorie
ALCUNE NOVITA’
- Introduzione formazione per datori di lavoro
Attenzione: i datori di lavoro hanno tempo 24 mesi per fare la formazione, dal momento della conclusione della formazione decorrono i termini per l’aggiornamento
- Aggiornamento biennale dei preposti
Attenzione: se la formazione o l’ultimo corso di aggiornamento preposti è stato erogato da più di 2 anni, il corso di aggiornamento dovrà essere svolto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo
- Introduzione della disciplina per i corsi di formazione per lavoratori che operano in ambiente confinati o che utilizzano particolari attrezzature (es. carriponte)
Attenzione: tali corsi devono essere conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo
L’Ufficio Sicurezza resta a completa disposizione (tel. 0376221823) per ogni necessità.
Api Notizie n.21 del 06 giugno 2025