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PREVENZIONE INCENDI - Norme tecniche antincendio stoccaggio e trattamento rifiuti

Sicurezza sul lavoro

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.187 dell’11 agosto 2022 il Decreto 26 luglio 2022 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti.”

Le norme tecniche del decreto si applicano agli stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti, esclusi i rifiuti inerti e radioattivi, nonché’ ai centri di raccolta di rifiuti di superficie superiore a 3.000 m².

Le norme tecniche si applicano alle attività di nuova realizzazione e a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del testo, ovvero 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale: 9 novembre 2022.

Le attività esistenti dovranno adeguarsi entro cinque anni a meno che non:

  • “a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69;
  • b) siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3, 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151“.

 

Api Notizie n. 36 del 10 ottobre 2022