E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 213 dell'11 Settembre 2024, il Decreto 28 giugno 2024, n. 127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006".
Il regolamento stabilisce i criteri, sulla base dei quali, i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato.
Nel provvedimento sono indicati i rifiuti ammissibili, le operazioni di verifica sui rifiuti in ingresso, il processo di lavorazione e il deposito presso il produttore, le norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce, i requisiti di qualità del prodotto e gli utilizzi specifici a cui può essere destinato.
Il provvedimento entra in vigore il 26 settembre 2024 ed abroga il D.M. 27 settembre 2022, n.152.
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, quindi entro il 25 marzo 2025, i produttori di aggregati recuperati dovranno presentare un aggiornamento della comunicazione di inizio attività o l’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale in regime ordinario.
Nelle more dell'efficacia di tali aggiornamenti, le imprese possono continuare ad operare in conformità ai titoli posseduti prima dell'aggiornamento. Nel caso in cui, invece, all'entrata in vigore del Decreto, l'autorizzazione sia in fase di rinnovo, l'impresa può continuare ad operare in conformità dei titoli posseduti, oggetto del rinnovo.
Fonte: Ecocamere
Api Notizie n.33 del 24 settembre 2024