La Riforma Cartabia del 2022 ha introdotto il comma 1-bis all’art.445 c.p.p., il quale dispone che la sentenza di patteggiamento prevista dall’art. 444, comma 2 non produce effetti extra-penali e non può essere utilizzata come prova in procedimenti civili, disciplinari, tributari o amministrativi. Pertanto la sentenza di condanna ai sensi dell’art. 444 comma 2 c.p.p non ha influenza ostativa sul requisito di iscrizione all’Albo di cui all’art. 10 comma 2 lett. d) D.M. 120/2014.
Per maggiori infomazioni è possibile consultare la circolare n. 5 del 02 Luglio 2026 (clicca QUI)
Fonte: Albo Nazionale dei Gestori Ambientali
Api Notizie n.23 del 07 luglio 2026