L’8 gennaio u.s. il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato sul portale RENTRI tre nuove informative che forniscono chiarimenti per gli operatori in vista delle scadenze del 13 febbraio 2026 e sulle esclusioni dall’obbligo di iscrizione introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (n. 199/2025).
ISCRIZIONE PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI FINO A 10 DIPENDENTI
Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, ultima scadenza prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione, dovranno iscriversi al RENTRI i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.
Dalla data di iscrizione questi soggetti hanno l’obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, utilizzando i propri sistemi gestionali o i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI nonché di gestire, a partire dal 13 febbraio 2026, per i soli rifiuti pericolosi, il FIR in formato digitale.
Per maggiori informazioni è possibile consultare le schede informative nella sezione Supporto del portale RENTRI, nonché i tutorial e le presentazioni messe a disposizione dal RENTRI nella voce “Formazione” della home page.
TERMINI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL FIR IN FORMATO DIGITALE
L’articolo 7 comma 8 del D.M. 3 aprile 2023 n. 59, stabilisce che il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c) ovvero a partire dal 13 febbraio 2026.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative degli operatori ha fissato al 22 gennaio 2026 il rilascio in ambiente di produzione delle funzionalità per la gestione del FIR digitale.
ESCLUSIONI DALL’OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RENTRI
La Legge 199 del 30/12/2025 ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ha disposto l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI dei Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1 e dei produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.
Gli operatori rientranti nelle categorie escluse, laddove già iscritti, dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione.
In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti al RENTRI in modalità volontaria.
Si ricorda infine che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono tenuti a registrarsi all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR in formato cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.
Per approfondimenti sulle tre informative, consultare il portale web del RENTRI.
Fonte: Eco Camere
Api Notizie n.02 del 27 gennaio 2026