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GAS FLUORURATI: NUOVE REGOLE SULLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

AMBIENTE E SICUREZZA

Il 24 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (Ue) 2025/2155 che stabilisce, a norma del regolamento (Ue) 2024/573 le modalità relative alla dichiarazione di conformità e alla verifica indipendente per i prodotti e le apparecchiature precaricati con idrofluorocarburi (Hfc), e abroga il regolamento di esecuzione (Ue) 2016/879.

Le nuove disposizioni definiscono le informazioni che fabbricanti e importatori dovranno fornire per immettere sul mercato apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore e inalatori predosati.

Gli operatori dovranno redigere una dichiarazione di conformità, utilizzando il modello che figura nell’allegato I del presente regolamento, che dovrà essere firmata dal rappresentante legale del fabbricante o dell’importatore dei prodotti o delle apparecchiature.

Il testo individua inoltre, la documentazione che dovrà essere conservata per ciascuna immissione sul mercato:

  • dichiarazione di conformità;
  • elenco dei prodotti o apparecchiature;
  • quantità di gas fluorurati contenute;
  • documenti commerciali e doganali pertinenti (fatture, bolle di trasporto, attestazioni di provenienza).

La verifica della documentazione e della dichiarazione di conformità dell’importatore dei prodotti o delle apparecchiature spetta poi a un organismo di controllo indipendente, che rilascerà un documento di verifica contenente le sue conclusioni sulla coerenza dei dati e sulla veridicità delle informazioni. L’organismo di controllo indipendente trasmetterà il documento di verifica alla Commissione tramite il portale F-gas.

Le dichiarazioni redatte secondo il regolamento del 2016 resteranno valide fino al 31 dicembre 2025, consentendo agli operatori di adeguarsi progressivamente al nuovo sistema.

Fonte: Confimi Industria Monza-Brianza

 Api Notizie n.40 del 11 novembre 2025