La Legge 3 ottobre 2025, n. 147, pubblicata sulla GU Serie Generale n.233 del 07-10-2025 ed entrata in vigore dall’8 ottobre 2025, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, non si limita ad apportare modifiche puntuali, ma riscrive il sistema sanzionatorio su alcune fattispecie ambientali previste nel D.L.vo 152/2006, nel Codice penale, nel D.L.vo 231/2001 e anche nel Codice della Strada con l’obiettivo di contrastare con maggiore efficacia i fenomeni illeciti ambientali.
Le principali novità introdotte dalla Legge n. 147/2025 riguardano:
- Inasprimento delle pene per abbandono e gestione illecita dei rifiuti;
- Nuove fattispecie di reato per abbandono in casi particolari e combustione illecita;
- Nuove sanzioni accessorie e utilizzo della videosorveglianza per accertare le violazioni;
- Finanziamenti per la bonifica della Terra dei Fuochi.
Il testo interviene in modo sistemico sul D.lgs. n. 152/2006 nei seguenti articoli:
- 255: l’abbandono di rifiuti non pericolosi è punito con ammende fino a 18.000 euro. Se effettuato con veicoli, scatta la sospensione della patente da 4 a 6 mesi.
- 255-bis e 255-ter: introdotti due nuovi delitti per l’abbandono in casi particolari e di rifiuti pericolosi, con pene fino a 6 anni e 6 mesi.
- 256: la gestione non autorizzata di rifiuti diventa delitto, con aggravanti per pericolo ambientale e uso di veicoli. Prevista la confisca dei mezzi e delle aree.
- 256-bis: la combustione illecita di rifiuti è punita con pene fino a 7 anni, aumentabili in caso di incendio.
- 259: la spedizione illegale di rifiuti è trasformata in delitto, con reclusione da 1 a 5 anni.
Sono previste modifiche al Codice della Strada con l’inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie, che possono essere duplicate in ipotesi di reiterazione, e si introduce la possibilità di applicare sanzioni accessorie quali la sospensione della patente di guida nelle ipotesi più gravi.
La previsione della sospensione della patente di guida come sanzione accessoria per il conducente del veicolo si applica alle fattispecie di reato previste dal D.L.vo 152/2006 quando la condotta avviene utilizzando un veicolo a motore e riguarda: Art. 255 – Abbandono di rifiuti non pericolosi, Art. 255-bis – Abbandono di rifiuti pericolosi, Art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata e Art. 258 – Violazione degli obblighi sui registri e formulari
Intervengono modifiche al D.lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti con l’ampliamento dell’elenco dei reati ambientali che comportano responsabilità amministrativa degli enti:
- Aumento delle sanzioni pecuniarie per inquinamento, disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti;
- Introduzione di nuove fattispecie: omessa bonifica, impedimento del controllo, attività organizzate per il traffico illecito;
- Sanzioni interdittive fino all’interdizione definitiva se l’ente è stabilmente utilizzato per commettere reati ambientali;
- Responsabilità anche per reati colposi, con sanzioni ridotte da un terzo a due terzi con l’introduzione dell’art. 259-ter nel Codice dell’Ambiente e la previsione che i delitti previsti dagli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 possono essere commessi anche per colpa.
- Semplificazione degli obblighi di comunicazione: viene esclusa la rilevanza penale per le irregolarità puramente formali che non compromettono la corretta tracciabilità dei rifiuti (es. art. 258);
- Limitazione della responsabilità per i reati commessi dal titolare d’impresa: viene eliminata la previsione in base alla quale il titolare d’impresa era automaticamente responsabile, per omessa vigilanza, dei reati commessi dagli autori materiali dell’illecito.
La legge di conversione del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, ha introdotto un articolato complesso di modifiche della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, rafforzando la funzione preventiva e dissuasiva del sistema, mirando a impedire la prosecuzione di attività economiche inquinanti da parte di soggetti già condannati.
Sotto il profilo sanzionatorio, la conversione ha introdotto:
- nuove pene amministrative per il conferimento irregolare dei rifiuti urbani (fino a 3.000 euro, con fermo del veicolo se l’abbandono è commesso mediante mezzo a motore) e ha riformulato diversi articoli del D.Lgs. 152/2006, precisando le fattispecie punibili e graduando le pene in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità dei rifiuti. In particolare, viene inasprito il trattamento sanzionatorio per i titolari di autorizzazioni ambientali che violano le prescrizioni, con ammende fino a 52.000 euro o arresto fino a tre anni, e per chi trasporta rifiuti pericolosi senza il formulario, ora punito con la reclusione da uno a tre anni;
- misure interdittive automatiche per i condannati per delitti ambientali di maggiore gravità (tra cui gli artt. 452-bis, 452-quater e 452-quaterdecies c.p.), con esclusione per un periodo da uno a cinque anni dall’accesso a licenze, concessioni, iscrizioni negli albi professionali o commerciali e benefici pubblici.
Sul piano organizzativo, la legge di conversione conferma le misure urgenti per il finanziamento della attività di ripristino ambientale e bonifica nella Terra dei Fuochi e istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un “Dipartimento per il Sud” con funzioni di coordinamento delle politiche di risanamento ambientale.
Completano il quadro alcune disposizioni settoriali:
- Contrasto all’abbandono dei rifiuti da fumo, dei rifiuti di piccolissime dimensioni (come scontrini o gomme da masticare) e il deposito illegale dei rifiuti su strada, con l’inserimento della disposizione che la contestazione delle violazioni può avvenire in modo differito utilizzando le immagini riprese dalla videosorveglianza;
- Nuove sanzioni amministrative pecuniarie per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche che non comunicano i luoghi di deposito preliminare o i dati relativi ai Raee ricevuti al Centro di Coordinamento RAEE.
Fonte: Ecocamera
Api Notizie n.37 del 24 ottobre 2025