L’Accordo Stato-Regioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio ed è finalmente entrato in vigore.
Dopo l’incontro già organizzato nelle settimane scorse vi proponiamo un webinar gratuito operativo per fare una panoramica sulle novità introdotte dal testo.
Le novità dell’accordo Stato-Regioni - webinar GRATUITO
GIOVEDÌ 05 GIUGNO DALLE ORE 15.00 - ISCRIVETEVI QUI
Per completezza di informazione vi alleghiamo anche:
DOMANDE & RISPOSTE
- Avete dei dubbi sull’applicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni?
CLICCATE QUI per compilare il form e proporre il vostro quesito, sarete ricontattati e/o lo affronteremo durante il webinar!
_______________________________________________________________________
STRUTTURA E CONTENUTI
Il 24 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione sicurezza.
Ai sensi dell’art. 37 comma 2, del d.lgs. 81/2008, l’Accordo individua:
- la durata minima, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
- le modalità della verifica di apprendimento;
- il monitoraggio dell’applicazione degli accordi, il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono ancora essere avviati i corsi secondo quanto previsti dai precedenti accordi Stato-Regioni.
PREMESSA
PARTE I – ORGANIZZAZIONE GENERALE
- Individuazione dei soggetti formatori
- Requisiti dei docenti
- Organizzazione dei corsi
- Modalità di erogazione dei corsi di formazione
- Verbali delle verifiche finali
- Attestazioni
PARTE II – CORSI DI FORMAZIONE
- Premessa
- Corso per lavoratori, preposti e dirigenti
- Corso per datore di lavoro
- Corso per datore di lavoro autonominato RSPP
- Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP e ASPP)
- Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
- Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
- Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature
PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO
- Lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro
- Datore di lavoro autonominato RSPP
- Responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)
- Coordinatore per la sicurezza
- Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
- Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature (es. carrelli, ple...)
PARTE IV – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI
- Indicazioni metodologiche per l’organizzazione e la gestione dei corsi per i soggetti formatori
- Indicazioni metodologiche e procedurali per la progettazione di dettaglio
- Modalità di erogazione dei corsi di formazione
- Conformità al regolamento sulla protezione dei dati personali
- Monitoraggio e valutazione del gradimento
- Verifica dell’apprendimento
- Verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa
PARTE V - RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI
PARTE VI - CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO
PARTE VII - ALTRE DISPOSIZIONI
- Entrata in vigore
- Disposizioni transitorie
ALCUNE NOVITA’
- Introduzione formazione per datori di lavoro
Attenzione: i datori di lavoro hanno tempo 24 mesi per fare la formazione, dal momento della conclusione della formazione decorrono i termini per l’aggiornamento
- Aggiornamento biennale dei preposti
Attenzione: se la formazione o l’ultimo corso di aggiornamento preposti è stato erogato da più di 2 anni, il corso di aggiornamento dovrà essere svolto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo
- Introduzione della disciplina per i corsi di formazione per lavoratori che operano in ambiente confinati o che utilizzano particolari attrezzature (es. carriponte)
Attenzione: tali corsi devono essere conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo
L’ufficio Sicurezza e Tecnico-legale rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento, tel. 0376221823 - Dott.ssa Martina Micheletti.
Api Notizie n.20 del 27 maggio 2025