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IL NUOVO ACCORDO STATO E REGIONI

AMBIENTE E SICUREZZA

L’Accordo Stato-Regioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio ed è finalmente entrato in vigore.
Dopo l’incontro già organizzato nelle settimane scorse vi proponiamo un webinar gratuito operativo per fare una panoramica sulle novità introdotte dal testo.

 


Le novità dell’accordo Stato-Regioni - webinar GRATUITO

GIOVEDÌ 05 GIUGNO DALLE ORE 15.00 - ISCRIVETEVI QUI 


Per completezza di informazione vi alleghiamo anche:

 

DOMANDE & RISPOSTE

  • Avete dei dubbi sull’applicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni?

    CLICCATE QUI per compilare il form e proporre il vostro quesito, sarete ricontattati e/o lo affronteremo durante il webinar!

 

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STRUTTURA E CONTENUTI

Il 24 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Accordo Stato-Regioni in materia di formazione sicurezza.

Ai sensi dell’art. 37 comma 2, del d.lgs. 81/2008, l’Accordo individua:

- la durata minima, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

- le modalità della verifica di apprendimento;

- il monitoraggio dell’applicazione degli accordi, il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono ancora essere avviati i corsi secondo quanto previsti dai precedenti accordi Stato-Regioni.

 

PREMESSA

PARTE I – ORGANIZZAZIONE GENERALE

  1. Individuazione dei soggetti formatori
  2. Requisiti dei docenti
  3. Organizzazione dei corsi
  4. Modalità di erogazione dei corsi di formazione
  5. Verbali delle verifiche finali
  6. Attestazioni

 

PARTE II – CORSI DI FORMAZIONE

  1. Premessa
  2. Corso per lavoratori, preposti e dirigenti
  3. Corso per datore di lavoro
  4. Corso per datore di lavoro autonominato RSPP
  5. Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP e ASPP)
  6. Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
  7. Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
  8. Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature

 

PARTE III – CORSI DI AGGIORNAMENTO

  1. Lavoratori, preposti, dirigenti e datore di lavoro
  2. Datore di lavoro autonominato RSPP
  3. Responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP)
  4. Coordinatore per la sicurezza
  5. Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
  6. Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature (es. carrelli, ple...)

 

PARTE IV – INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

  1. Indicazioni metodologiche per l’organizzazione e la gestione dei corsi per i soggetti formatori
  2. Indicazioni metodologiche e procedurali per la progettazione di dettaglio
  3. Modalità di erogazione dei corsi di formazione
  4. Conformità al regolamento sulla protezione dei dati personali
  5. Monitoraggio e valutazione del gradimento
  6. Verifica dell’apprendimento
  7. Verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

 

PARTE V - RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

PARTE VI - CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E MONITORAGGIO DELL’APPLICAZIONE DELL’ACCORDO

PARTE VII - ALTRE DISPOSIZIONI

  1. Entrata in vigore
  2. Disposizioni transitorie

 

ALCUNE NOVITA’

  • Introduzione formazione per datori di lavoro
    Attenzione: i datori di lavoro hanno tempo 24 mesi per fare la formazione, dal momento della conclusione della formazione decorrono i termini per l’aggiornamento
  • Aggiornamento biennale dei preposti
    Attenzione: se la formazione o l’ultimo corso di aggiornamento preposti è stato erogato da più di 2 anni, il corso di aggiornamento dovrà essere svolto entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo Accordo
  • Introduzione della disciplina per i corsi di formazione per lavoratori che operano in ambiente confinati o che utilizzano particolari attrezzature (es. carriponte)
    Attenzione: tali corsi devono essere conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo

 

 

L’ufficio Sicurezza e Tecnico-legale rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento, tel. 0376221823 - Dott.ssa Martina Micheletti.

 

Api Notizie n.20 del 27 maggio 2025