Area riservata

LE PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI GIUGNO 2024

Sindacale

CCNL ALIMENTARI PMI (CONFAPI): MINIMI TABELLARI

 

Immagine1_.png

 

CCNL CEMENTO INDUSTRIA: ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

Con le competenze del mese di giugno è riconosciuto un importo annuo di 170 euro lordi ai dipendenti a tempo indeterminato delle aziende prive di riconoscimenti economici derivanti da contrattazione di secondo livello, a livello di Gruppo aziendale o di unità produttiva (premio di risultato, premio di produzione, erogazioni di cui all’art. 51 comma 7 o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione) che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal presente ccnl.

CCNL CEMENTO PMI (CONFAPI): ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

Nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello, ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno, che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal ceni (lavoratori privi di superminimi collettivi od individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione) sarà riconosciuto un importo annuo pari a euro 150,00 lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza. Il trattamento viene erogato in unica soluzione con le competenze del mese di giugno ed è corrisposto proquota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi di servizio prestati dal lavoratore, anche in modo non consecutivo, nell'anno precedente.

CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA (FEDERMECCANICA): ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA E WELFARE

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA: Ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell'anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal C.C.N.L. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, onnicomprensiva e non incidente sul T.F.R. ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente.

WELFARE: Entro il 1° giugno di ciascun anno le aziende mettono a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 200 euro da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.

 

CCNL METALMECCANICI PMI (CONFAPI): ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal C.C.N.L. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.

CCNL METALMECCANICI PMI (CONFIMI): ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA

Le imprese prive di contrattazione di secondo livello e che non abbiano sottoscritto le apposite intese erogano ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, ai quali non sia nemmeno stato riconosciuto, nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre), un trattamento retributivo aggiuntivo rispetto a quelli fissati dal C.C.N.L. (superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione), un elemento retributivo annuo pari a 485 euro, onnicomprensivo e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L.

CCNL TESSILI PMI (UNIONTESSILE): ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA E ELEMENTO PEREQUATIVO

 

ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA: L'elemento di garanzia retributiva (elevato ad euro 240 dall’1.1.2017, uguale per tutti i lavoratori) con decorrenza dall'anno 2021 è erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno. L'importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. E' riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.

ELEMENTO PEREQUATIVO: Nelle aziende dove non è stata data applicazione a quanto previsto dalla lett. C) dell'art. 12, con decorrenza dall'anno 2020 verrà erogato a tutti i dipendenti, in forza nel mese di erogazione, un elemento retributivo di euro 110 lorde, con la retribuzione del mese di giugno di ogni singolo anno. L'importo del suddetto elemento, che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e sarà proporzionalmente ridotto in dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, per periodi inferiori all'anno. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale. Con la sottoscrizione di accordi aziendali e/o vigenti che danno attuazione a quanto previsto dalla lett. C) dell'art. 12, l'erogazione del presente elemento economico viene a cessare. Nell'eventualità di accordi aziendali che prevedano erogazioni di importi inferiori, a quanto previsto al primo comma, dovrà essere corrisposta l'integrazione sino a concorrenza dei 110 euro lorde.

Fonte: Confimi Industria

 

Api Notizie n.21 del 11 giugno 2024