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LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE CHE LAVORA ALTROVE DURANTE LA MALATTIA

Sindacale

Con ordinanza del 15 gennaio 2024, n. 1472, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha ritenuto legittimo il licenziamento di una lavoratrice che era stata vista servire i clienti in una pizzeria mentre era assente dal lavoro per malattia (lombalgia).

La Suprema corte ha infatti evidenziato come il lavoratore debba astenersi da comportamenti potenzialmente lesivi dell’interesse datoriale alla corretta esecuzione dell’obbligazione principale dedotta in contratto[1], rilevando che la mancata prestazione lavorativa a causa della malattia trova tutela nelle disposizioni contrattuali e codicistiche nella misura in cui non sia imputabile alla condotta volontaria del lavoratore che operi scelte idonee a pregiudicare l’interesse datoriale a ricevere regolarmente detta prestazione.

Fonte: Corte di Cassazione

[1] Di fronte alle osservazioni della lavoratrice circa il suo rientro subito dopo aver effettuato i turni in pizzeria, la Corte di Cassazione ha fatto notare come lo svolgimento di attività in periodo di assenza dal lavoro per malattia costituisca illecito di pericolo e non di danno. Per tanto è irrilevante che l’attività abbia effettivamente provocato un’impossibilità temporanea di ripresa del lavoro.

 

Api Notizie n.04 del 05 febbraio 2024