Trattamento di fine rapporto T.F.R. – GIUGNO 2022 - Indice di rivalutazione 15 Giugno 2022 - 14 Luglio 2022
Nel mese di Giugno 2022, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT è pari a 111,9.
Pertanto, per i rapporti di lavoro cessati dal 15 Giugno 2022 al 14 Luglio 2022, il TFR accantonato al 31 Dicembre 2021 dovrà essere rivalutato con il coefficiente 1,04775424.
TABELLA 2022
MESE |
RAPPORTI LAVORO |
RIVALUT. FISSA |
INDICI ISTAT |
COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE |
|
DAL |
AL |
||||
GENNAIO |
15.01 |
14.02 |
0,125 |
107,7 |
1,01184322 |
FEBBRAIO |
15.02 |
14.03 |
0,25 |
108,8 |
1,02086158 |
MARZO |
15.03 |
14.04 |
0,375 |
109,9 |
1,02987994 |
APRILE |
15.04 |
14.05 |
0,5 |
109,7 |
1,02971751 |
MAGGIO |
15.05 |
14.06 |
0,625 |
110,6 |
1,03732345 |
GIUGNO |
15.06 |
14.07 |
0,75 |
111,9 |
1,04775424 |
LUGLIO |
15.07 |
14.08 |
0,875 |
||
AGOSTO |
15.08 |
14.09 |
1 |
||
SETTEMBRE |
15.09 |
14.10 |
1,125 |
||
OTTOBRE |
15.10 |
14.11 |
1,25 |
||
NOVEMBRE |
15.11 |
14.12 |
1,375 |
||
DICEMBRE |
15.12 |
14.01 |
1,5 |
Min.Lavoro: comunicazione dei rapporti di codatorialità
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 18 luglio 2022, il Decreto n. 205 del 29 ottobre 2021, che definisce le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro iri regime di codatorialità da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito di contratti di rete stipulati ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.
Il decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione dei lavoratori in distacco, ai sensi dell’articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nell’ambito di un contratto di rete.
Convertito in legge il D.L. Aiuti: misure in materia di lavoro
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, la Legge 15 luglio 2022, n. 91, di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, riguardante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina».
Il bonus è riconosciuto esclusivamente a fronte di queste condizioni:
- contratto di lavoro dipendente;
- azienda privata;
- part-time ciclico verticale attivo nell’anno 2021;
- deve prevedere dei periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane.
L’indennità una tantum:
- è pari a 550 euro;
- può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore;
- non concorre alla formazione del reddito;
- è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022.
Alla data della domanda il lavoratore non deve essere:
- titolare di altro rapporto di lavoro dipendente;
- percettore di NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego);
- titolare di un trattamento pensionistico.