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PERMESSI LEGGE 104/1992: È LEGITTIMO EFFETTUARE ALTRE ATTIVITÀ SE L’ASSISTENZA AL DISABILE È COMUNQUE GARANTITA

Sindacale - SICURAPI

Con ordinanza 9 settembre 2024, n. 24130, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’assentarsi per brevi attività personali, come fare acquisti, non comporta automaticamente un abuso del diritto o una violazione delle finalità assistenziali stabilite dalla legge 104.

Infatti, sebbene l’assenza dal lavoro debba essere giustificata da ragioni assistenziali, ciò non esclude la possibilità di svolgere altre attività minori, purché tali attività non comportino una palese violazione della finalità per la quale è stato concesso il permesso.

Pertanto il diritto alla 104 non implica una rigidità assoluta in merito alle modalità d’impiego del tempo dedicato, purché l’assistenza al familiare disabile rimanga l’obiettivo prevalente.

Fonte: Corte di Cassazione

Api Notizie n.33 del 24 settembre 2024