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Formazione sicurezza

RLS AGGIORNAMENTO

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. L'art. 37 del d.lgs. 81/2008 prevede per questa figura un obbligo di aggiornamento annuale di durata variabile:

  • 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori;
  • 8 ore per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Per le imprese con meno di 15 lavoratori, la legge 198/2025 stabilisce che le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico sono disciplinate dal CCNL di riferimento.

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Mercoledì 23 settembre
orario 09.00 - 18.00

AGGIORNAMENTO LAVORATORI

Il d.lgs. 81/08 prevede per i lavoratori un obbligo di aggiornamento quinquennale. Il nuovo Accordo Stato-Regioni stabilisce una durata minima di 6 ore nell’arco di 5 anni, a prescindere dal livello di rischio.

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Mercoledì 23 settembre
orario 09.00 - 18.00

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO SUL LUOGO DI LAVORO - BASE E AGGIORNAMENTO

Ai sensi del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve nominare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso. Non è previsto un numero minimo di addetti in relazione alle dimensioni aziendale, ma il loro numero deve comunque essere sufficiente a garantire la presenza di almeno un addetto in ogni momento nei luoghi di lavoro. Il D.M. 388/2003 stabilisce i requisiti del personale addetto e la sua formazione, che deve includere una parte teorica e una pratica e avere una durata variabile in base al gruppo di appartenenza dell’azienda (Gruppo A, B o C*). L’aggiornamento deve avvenire ogni 3 anni.
*Per capire a quale categoria appartenete consultate il vostro DVR oppure verificate la classificazione prevista dall’art. D.M.388/2003.

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Giovedì 24 settembre
orario 08.30 - 18.00

R.L.S. BASE

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. L’R.L.S. deve frequentare un apposito corso di formazione della durata minima di 32 ore per acquisire le conoscenze generali in tema di prevenzione e protezione e conoscenze particolari legate all’attività dell’azienda. L’aggiornamento deve essere annuale.

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Mercoledì 30 settembre
orario 09.00 - 18.00

RSPP-ASPP MOD. A

Ai sensi del d.lgs. 81/2008, i RSPP e gli ASPP devono essere in possesso di capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per poter svolgere le loro funzioni, è necessario essere in possesso di:

  • un diploma di istruzione secondaria superiore;
  • un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione.

Secondo l’Accordo Stato-Regioni 59/2025, il percorso di formazione si articola in moduli:

  • per RSPP, NON datore di lavoro, è strutturato in tre moduli formativi: modulo A, B e C;
  • per ASPP è strutturato in due moduli: modulo A, B.

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Mercoledì 30 settembre
orario 09.00 - 18.00

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI - BASE E AGGIORNAMENTO

Ai sensi del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro deve nominare i lavoratori incaricati alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (addetti al servizio antincendio). Non è previsto un numero minimo di addetti in relazione alle dimensioni aziendale, ma il loro numero deve comunque essere sufficiente a garantire la presenza di almeno un addetto in ogni momento nei luoghi di lavoro.
Il D.M. 02/09/2021 stabilisce la formazione sui rischi di incendio, che deve includere una parte teorica e una pratica e avere una durata variabile in base al livello di appartenenza dell’azienda (livello 1, 2 e 3*). L'aggiornamento deve avvenire ogni 5 anni.
*Per capire a quale categoria appartenete consultate il vostro DVR oppure verificate la classificazione prevista dall’Allegato III D.M. 02/09/2021

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Lunedì 05 ottobre
orario 08.30 - 17.30

FORMAZIONE LAVORATORI

Il d.lgs. 81/2008 prevede l’obbligo del datore di lavoro di formare i lavoratori in materia di salute e sicurezza. L’Accordo Stato-Regioni 59/2025 determina il percorso formativo, che si articola in due moduli distinti:
• formazione generale di 4 ore;
• formazione specifica di 4,8 o 12 ore a seconda del rischio (basso, medio o alto*). L’aggiornamento deve essere di 6 ore ogni 5 anni (a prescindere dal rischio). 
*Per capire indicativamente a quale rischio appartenete consultate il vostro DVR oppure verificate la classificazione prevista dall’Allegato IV dell’Accordo Stato- Regioni 59/2025 in base al codice ateco.

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Mercoledì 07 ottobre
orario 09.00 - 18.00

ADDETTI ALL’UTILIZZO DEL CARRELLO ELEVATORE - BASE E AGGIORNAMENTO

L’Accordo Stato-Regioni 59/2025 ha individuato il percorso formativo per gli addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi, prevedendo una formazione base minima di 12 ore, che deve includere una parte teorica e una pratica, e un aggiornamento di 4 ore ogni 5 anni. La formazione base costituisce titolo abilitante per l’utilizzo del carrello elevatore. Attenzione: la normativa NON consente di svolgerere in videoconferenza o in modalità e-learning, con tali modalità gli attestati non possono essere considerati validi.

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Martedì 13 ottobre
orario 09.00 - 18.00

RSPP DATORE DI LAVORO

Ai sensi del d.lgs. 81/2008, il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP solo nei seguenti casi:

1. Aziende artigiane e industriali: fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca: fino a 20 lavoratori
4. Altre aziende: fino a 200 lavoratori

Secondo l’Accordo Stato-Regioni 59/2025, per poter svolgere questa funzione deve frequentare un corso specifico di durata minima 8 ore. Attenzione: per poter accedere a questa formazione, è necessario avere l’attestato del corso datori di lavoro pari a 16 ore.

L’aggiornamento deve essere di 8 ore ogni 5 anni.

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Venerdì 16 ottobre
orario 09.00 - 18.00

AGGIORNAMENTO PREPOSTI - 6 ORE

Ai sensi del d.lgs. 81/2008, il preposto è la persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

L’aggiornamento deve essere di 6 ore ogni 2 anni. 

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Lunedì 19 ottobre
orario 09.00 - 16.00